(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 13 maggio 2015) ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 29/3 del 21.4.2015 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), e' inserito il seguente: "Art. 35 bis (Esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico) 1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale. 2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44. 3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attivita' professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa: a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge; b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti; c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto. 4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico: a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attivita' lavorativa; b) chi svolge, non professionalmente, l'attivita' di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.".