(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 17  del
                           13 maggio 2015) 
 
 
                     ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 29/3 del 21.4.2015 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n.
                                 39 
 
  1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987,  n.  39
(Disciplina  dell'esercizio  delle  attivita'   professionali   delle
agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida  turistica,
di interprete turistico e di accompagnatore turistico),  e'  inserito
il seguente: 
  "Art. 35 bis 
  (Esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico) 
  1.  Chi  intende   esercitare   stabilmente   la   professione   di
accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente
competente la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)  ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni,  su
modulistica approvata dalla Giunta regionale. 
  2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA  al  Servizio  preposto
del Dipartimento regionale  competente  in  materia  di  turismo  che
provvede ad espletare  le  verifiche  di  legge  e  all'aggiornamento
dell'elenco di cui all'articolo 44. 
  3.  I   requisiti   che   consentono   l'esercizio   dell'attivita'
professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa: 
  a) superamento dell'esame di abilitazione previsto  dalla  presente
legge; 
  b)   possesso   dell'attestato   di   qualifica   post-diploma   di
accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi  regionali
vigenti; 
  c)  abilitazione  conseguita  presso  altra  regione  o   provincia
autonoma, o iscrizione  all'albo  della  regione  di  provenienza  se
previsto. 
  4. E' requisito indispensabile l'assenza  di  condanne  penali  che
comportino l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio  della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 
  5.  Non   sono   soggetti   alle   disposizioni   per   l'esercizio
dell'attivita' di accompagnatore turistico: 
  a) i dipendenti  delle  agenzie  di  viaggio  nell'esercizio  della
propria attivita' lavorativa; 
  b) chi svolge, non professionalmente, l'attivita' di accompagnatore
turistico esclusivamente a favore di enti senza  fine  di  lucro  che
perseguono finalita' ricreative, culturali,  religiose  o  sociali  a
favore dei propri associati.".